22nd set 2009
Leggi a protezione dell’animale?
Un’analisi di ciò che si nasconde dietro le “leggi sul benessere animale”
di AlanAdler
Sia da un punto di vista filosofico (» per saperne di più) che da un punto di vista etologico (» per saperne di più), il benessere animale non può essere garantito in alcun modo nei moderni allevamenti industriali. Questa conclusione viene confermata anche con un’analisi delle leggi attualmente in vigore nel nostro paese sul trattamento degli animali allevati.
Gli allevatori frequentemente parlano di “benessere animale” insieme a un “pieno rispetto” di non ben precisate “severe leggi e norme a tutela dell’animale”: un appello del tutto illusorio. Le situazioni esasperate vissute dagli animali sfruttati nei moderni allevamenti zootecnici rappresentano infatti condizioni del tutto a norma, riconosciute, approvate e stabilite proprio dalle cosiddette “leggi sul benessere animale”. Ma basterebbe consultare i testi di legge stessi per rendersi conto della gravità della situazione e della oggettiva legittimazione di forme di tortura che chiunque riterrebbe inaccettabili se praticate su esseri umani o anche sul proprio cane.
Nel nostro paese, la “protezione” degli animali d’allevamento è regolamentata dal decreto legislativo n. 146/2001 [1] e da norme specifiche relative all’allevamento dei vitelli, dei suini e delle galline ovaiole. Il carattere illusorio e falsamente rassicurante di tali leggi si può rilevare anche dalla forma con cui sono presentate. Si può notare più volte, infatti, come tali leggi stabiliscano dapprima la proibizione di diverse forme di sofferenza sull’animale, ma subito dopo, nel passo successivo, la stessa proibizione si trasforma in deroga, permettendo e approvando, di fatto, l’infliggere delle medesime forme di sofferenza poc’anzi condannate. Ad esempio, il decreto legislativo citato, al punto 7 dell’allegato, recita:
Libertà di movimento: la libertà di movimento propria dell’animale, in funzione della sua specie e secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorchè continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l’animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed (continua…)
Un’analisi di ciò che si nasconde dietro le “leggi sul benessere animale”
di AlanAdler
Sia da un punto di vista filosofico (» per saperne di più) che da un punto di vista etologico (» per saperne di più), il benessere animale non può essere garantito in alcun modo nei moderni allevamenti industriali. Questa conclusione viene confermata anche con un’analisi delle leggi attualmente in vigore nel nostro paese sul trattamento degli animali allevati.
Gli allevatori frequentemente parlano di “benessere animale” insieme a un “pieno rispetto” di non ben precisate “severe leggi e norme a tutela dell’animale”: un appello del tutto illusorio. Le situazioni esasperate vissute dagli animali sfruttati nei moderni allevamenti zootecnici rappresentano infatti condizioni del tutto a norma, riconosciute, approvate e stabilite proprio dalle cosiddette “leggi sul benessere animale”. Ma basterebbe consultare i testi di legge stessi per rendersi conto della gravità della situazione e della oggettiva legittimazione di forme di tortura che chiunque riterrebbe inaccettabili se praticate su esseri umani o anche sul proprio cane.
Nel nostro paese, la “protezione” degli animali d’allevamento è regolamentata dal decreto legislativo n. 146/2001 [1] e da norme specifiche relative all’allevamento dei vitelli, dei suini e delle galline ovaiole. Il carattere illusorio e falsamente rassicurante di tali leggi si può rilevare anche dalla forma con cui sono presentate. Si può notare più volte, infatti, come tali leggi stabiliscano dapprima la proibizione di diverse forme di sofferenza sull’animale, ma subito dopo, nel passo successivo, la stessa proibizione si trasforma in deroga, permettendo e approvando, di fatto, l’infliggere delle medesime forme di sofferenza poc’anzi condannate. Ad esempio, il decreto legislativo citato, al punto 7 dell’allegato, recita:
Libertà di movimento: la libertà di movimento propria dell’animale, in funzione della sua specie e secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorchè continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l’animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed (continua…)
Posted by AlanAdler under
02. Allevamenti e macelli
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