22nd set 2009

Leggi a protezione dell’animale?

Un’analisi di ciò che si nasconde dietro le “leggi sul benessere animale”
di AlanAdler

Sia da un punto di vista filosofico (» per saperne di più) che da un punto di vista etologico (» per saperne di più), il benessere animale non può essere garantito in alcun modo nei moderni allevamenti industriali. Questa conclusione viene confermata anche con un’analisi delle leggi attualmente in vigore nel nostro paese sul trattamento degli animali allevati.

Gli allevatori frequentemente parlano di “benessere animale” insieme a un “pieno rispetto” di non ben precisate “severe leggi e norme a tutela dell’animale”: un appello del tutto illusorio. Le situazioni esasperate vissute dagli animali sfruttati nei moderni allevamenti zootecnici rappresentano infatti condizioni del tutto a norma, riconosciute, approvate e stabilite proprio dalle cosiddette “leggi sul benessere animale”. Ma basterebbe consultare i testi di legge stessi per rendersi conto della gravità della situazione e della oggettiva legittimazione di forme di tortura che chiunque riterrebbe inaccettabili se praticate su esseri umani o anche sul proprio cane.

Nel nostro paese, la “protezione” degli animali d’allevamento è regolamentata dal decreto legislativo n. 146/2001 [1] e da norme specifiche relative all’allevamento dei vitelli, dei suini e delle galline ovaiole. Il carattere illusorio e falsamente rassicurante di tali leggi si può rilevare anche dalla forma con cui sono presentate. Si può notare più volte, infatti, come tali leggi stabiliscano dapprima la proibizione di diverse forme di sofferenza sull’animale, ma subito dopo, nel passo successivo, la stessa proibizione si trasforma in deroga, permettendo e approvando, di fatto, l’infliggere delle medesime forme di sofferenza poc’anzi condannate. Ad esempio, il decreto legislativo citato, al punto 7 dell’allegato, recita:

Libertà di movimento: la libertà di movimento propria dell’animale, in funzione della sua specie e secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorchè continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l’animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Dunque, dapprima si garantisce all’animale una libertà di movimento adeguata alle proprie esigenze, e già questo è inconciliabile con la concezione propria dell’allevamento intensivo e, se preso alla lettera, comporterebbe una totale rivoluzione nei metodi di allevamento e lo smantellamento delle aziende zootecniche industriali. Sorprendentemente, però, subito dopo si chiarisce che, nonostante tutto, sono ammesse forme di allevamento in cui l’animale possa essere continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, a patto che l’animale detenuto possa disporre di uno spazio adeguato alle proprie esigenze. Come un animale continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto possa vedere soddisfatta la propria libertà di movimento, è quantomeno un imbarazzante affronto all’etologia e, prima ancora, al buon senso. Andando avanti, nello stesso decreto possiamo ancora leggere, al punto 20 dell’allegato:

Non devono essere praticati l’allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

Anche in questo caso, la rassicurazione del garantire agli animali forme o tecniche di allevamento che non creino sofferenza, viene subito dopo spazzata dalla rassicurazione del garantire agli allevatori forme o tecniche di allevamento che creino sofferenze agli animali. O più esattamente, come recita il testo, sofferenze minime o momentanee. Questa precisazione, definita dalla congiunzione «o», non è irrilevante, poiché ammette:
1) sofferenze minime prolungate: ma vivere in una situazione di costante sofferenza, seppur minima, è fortemente in contrasto con qualsiasi situazione di benessere. Inoltre, quale scala di valore può stabilire con esattezza quando una sofferenza possa definirsi minima e quando massima? Senza dubbio possiamo distinguere con evidenza forme di sofferenze leggere e forme di sofferenze pesanti: ma tra le une e le altre vi sono tutta una infinita possibilità di sofferenze gradualmente intermedie. Inoltre, una condizione o una pratica che crei sofferenza, come può essere valutata sul singolo individuo, quando la sofferenza fisica, e ancor di più quella psichica, sono stati che variano, anche in maniera considerevole, da individuo a individuo? Rimane pertanto il dubbio che, poiché l’animale, pur essendo l’unico direttamente coinvolto, non ha voce in capitolo,  l’allevatore possa considerare delle sofferenze come minime pur non essendolo di fatto, e quindi ritenerne giustificabile una dilatazione nel tempo;
2) sofferenze massime momentanee: anche questa condizione è in evidente contrasto con il benessere dell’individuo. Non è chiaro inoltre quale periodo di tempo si possa ritenere “momentaneo”: tre secondi? Un’ora? Una giornata? Oltre? Evidentemente, i sei mesi che una scrofa deve passare rinchiusa in gabbia individuale durante il periodo della gestazione, privata di ogni movimento, quindi in una situazione di grave sofferenza, ma “temporanea”, è un caso ammesso da questa deroga;
3) rimane infine una vasta casistica di forme o tecniche di allevamento che comportano sofferenze né lievi né estreme per un periodo abbastanza lungo ma che non accompagnano l’animale per l’intera esistenza d’allevamento: si tratta dunque di numerose situazioni che potrebbero essere facilmente considerate come ammissibili dal decreto.
La deroga ammette anche «interventi che non causano lesioni durevoli»: in altre parole, sono ammesse anche lesioni a danno dell’animale, purchè non permanenti. Tuttavia, nello stesso decreto, al punto 19 dell’allegato, si rendono consentite:

Mutilazioni e altre pratiche: […] la cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. […]

La cauterizzazione dell’abbozzo corneale è la procedura che subisce il giovane vitellino al quale vengono bruciate le radici delle corna con l’uso di una pasta chimica: si tratta di una “sofferenza massima momentanea”, che però produce una lesione permanente. Il taglio del becco e la castrazione sono anch’essi ammessi, “a condizione che tali operazioni siano effettuate […] riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali”, il che non vuole dire, ovviamente, che le sofferenze degli animali siano minime. Il taglio del becco viene effettuato nelle galline ovaiole il giorno dopo la nascita, con una lama rovente a ghigliottina. Il becco è un organo ricco di terminazioni nervose, e questa procedura è così dolorosa che alcuni pulcini muoiono per lo shock: si tratta di una “sofferenza massima momentanea”, che però produce una lesione permanente. Inoltre spesso i terminali nervosi presenti nel becco rimangono scoperti, determinando così un dolore intenso per tutta la vita dell’uccello anche al semplice atto del beccare. La castrazione invece è eseguita sia nei bovini che nei suini. Nei suinetti l’operazione è più o meno rapida ed eseguita senza anestesia: si tratta di una “sofferenza massima momentanea”, che però produce una lesione permanente. In questo passo emerge anche con chiarezza quale sia la considerazione del benessere animale all’interno delle leggi: una sofferenza intensa come l’estirpazione dei testicoli è giustificata «per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione». L’animale, all’interno dell’allevamento e prima ancora che il suo corpo finisca esposto in pezzi su uno scaffale di un supermercato, diventa un oggetto, un prodotto seriale, giudicato in base alla qualità e lavorato con pratiche tradizionali di produzione.

In una nota aggiornativa del 2005 per il benessere negli allevamenti di suini [2] viene tuttavia sancito il divieto di ogni tipo di mutilazione su questi animali:

Sono vietate tutte le mutilazioni (operazioni che determinano la perdita di una parte sensibile del corpo o un’alterazione della struttura ossea), fatta eccezione di quelle effettuate per fini terapeutici, diagnostici o di identificazione.

Ma subito dopo leggiamo:

Tuttavia sono consentite:
a. La riduzione degli incisivi entro i primi 7 giorni di vita (che lasci una superficie liscia), mediante levigatura (preferibilmente) o troncatura e la riduzione delle zanne dei verri se necessaria per motivi di sicurezza.
b. Il mozzamento (taglio) di una parte della coda entro i primi 7 giorni di vita.
c. La castrazione dei suinetti maschi, destinati all’ingrasso, con metodi diversi dalla lacerazione dei tessuti, entro i primi 7 giorni di vita.
[…] Qualora la castrazione o il mozzamento della coda debbano essere praticati dopo il settimo giorno di vita del soggetto, devono essere eseguiti da un medico veterinario previo impiego di anestetici e la somministrazione prolungata di analgesici.

La pratica più diffusa per la riduzione degli incisivi è la troncatura, operazione più rapida ma che può causare la frantumazione dei denti e gravi infezioni. In questa parte viene anche reso evidente come operazioni estremamente dolorose come il taglio della coda e la castrazione possano essere facilmente eseguite senza anestesia, obbligatoria solo dopo il settimo giorno di vita dell’animale (ma normalmente questa operazione viene eseguita nei primissimi giorni successivi alla nascita): dunque una legge sul benessere animale ritiene superfluo l’uso di anestetici in casi di tale rilievo.

È chiaro che nel trattamento degli animali allevati a fini alimentari abbiamo a che fare con leggi lontane anni luce da elementari considerazioni di tipo etologico, che, al più, se prese in esame, vengono stravolte e deformate fino ad assumere la forma di una aberrante giustificazione di qualsiasi abuso possa essere compiuto all’interno di un allevamento. Il passo seguente è esemplificativo:

Studi sul comportamento hanno dimostrato che, in natura, per i primi due mesi di vita i vitelli trascorrono il tempo isolati dal resto della mandria, mentre successivamente hanno la necessità di stabilire rapporti con i propri consimili. Per tale motivo il legislatore comunitario ha consentito l’allevamento in box singolo sino alle otto settimane di vita […].

Questo passo è tratto da una nota aggiornativa del 2006 per il benessere negli allevamenti di vitelli [3]. In realtà, ciò che avviene in natura è ben diverso. Come ci suggerisce anche il nostro buon senso, allo stato naturale un vitello non passerà mai un solo giorno in completo isolamento (né tanto meno chiuso tra quattro assi di legno). Nei bovini, il legame tra madre e figlio è molto profondo e intenso: le mucche sono madri enormemente premurose con il proprio piccolo, seguendolo continuamente, sia di giorno che di notte, senza perderlo mai di vista. Negli allevamenti, invece, entro 48 ore, il vitello viene brutalmente allontanato dalla propria madre - per evitare che consumi il prezioso latte destinato al consumatore – e quindi rinchiuso per ben due lunghi mesi (ovvero per un terzo della propria esistenza prima di finire al mattatoio) in un box in legno, solo, senza alcun contatto confortevole con i propri simili: questo trattamento crudele, secondo le leggi sul benessere animale, è una pratica consentita poiché rispecchierebbe correttamente il comportamento naturale dei piccoli vitelli…

È necessario sottolineare, a questo punto, un aspetto che forse a qualcuno potrebbe essere sfuggito: quelle viste fin qui sono le leggi che dovrebbero tutelare gli animali allevati per il consumo alimentare e garantire loro il massimo benessere all’interno delle strutture in cui sono detenuti. Sono le leggi che gli allevatori sbandierano sotto l’etichetta evocativa di “leggi sul benessere animale”. Sono le leggi che permettono al consumatore di addentare e bere senza problemi i prodotti dello sfruttamento animale, prodotti gravidi di infinita sofferenza, nella convinzione che una legge (approvata da studiosi, legislatori, “onesti” allevatori e sovente, ad ancor maggiore garanzia, anche da associazioni animaliste) possa garantire una vita felice all’animale sfruttato. Eppure, queste leggi ammettono sofferenze, ferite, lesioni, amputazioni, castrazioni, isolamento totale e altre infinite crudeltà.

Queste leggi dunque garantiscono davvero una protezione all’animale? Oppure sono leggi atte solo a garantire la protezione della nostra coscienza umana nel cibarci di animali vissuti nel terrore e ai quali abbiamo strappato via la vita per sempre?

Riccardo B.

Leggi anche:
- Il benessere animale secondo Tom Regan
- Le cinque libertà negli allevamenti intensivi

Note:
1. Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti
2. Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini
3. Nota esplicativa sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli

5 commenti a “Leggi a protezione dell’animale?”

  1. 1
    Gio scrive:

    Ciao!

    Esattamente. Le leggi aboliscono solo quei tipi di atteggiamenti e/o trattamenti riservati agli animali che comunque non porterebbero alcun vantaggio economico al produttore, allevatore ecc. Poi, le stesse leggi, come hai sottolineato benissimo tu, vengono sbandierate come un tentativo genuino ed efficace contro il maltrattamento animale. E molti ancora ci abboccano.

    Come se non bastasse, moltissime volte le stesse leggi non vengono applicate. Io sono stato testimone svariate volte di imbarbarimenti inutili quanto illegali contro gli allevati….che non possono fare da testimone.

    Un po’ come chiedere ai Nazisti di stilare una lista di raccomandazioni etiche sui loro stessi atteggiamenti verso gli Ebrei (ecc.) e poi aspettarsi che i stessi le seguano.

    A presto,
    Gio

  2. 2
    AlanAdler scrive:

    ciao Gio

    > Un po’ come chiedere ai Nazisti di stilare una lista di raccomandazioni etiche sui loro stessi atteggiamenti verso gli Ebrei (ecc.) e poi aspettarsi che i stessi le seguano.

    cito, da un documento per un corso per “operatori della macellazione”:

    “gli animali non devono assolutamente essere: percossi o presi a calci; sottoposti a schiacciamento, torsione o rottura della coda; afferrati per gli occhi; legati per le zampe e sospesi prima di essere stati storditi”

    Da un articolo pubblicato sulla veganzetta: http://www.veganzetta.org/?p=371

    ciao a presto!
    Ric

  3. 3
    Gio scrive:

    Ciao Riccardo!

    Appunto….

    Da Veganzetta…”Una sola nota: quando il lettore leggerà “è vietato” “non si deve” significa che la pratica vietata è a volte o spesso posta in essere, altrimenti non avrebbe senso vietarla.”

    Quello che noi qui chiamiamo “Corporate Social Responsibility”…cioe’ propaganda al fine di rassicurare (=illudere) il consumatore.

    Come hai sottolineato tu, le leggi possono fare ben poco e tanto meno le autoregolamentazioni.

    A presto,
    Gio

  4. 4
    Gio scrive:

    …ed eccovi un esempio palese (fra i tanti).

    Dal sito di una ditta produttrice di derivati da polli:

    “”we are committed to the humane and respectful treatment of each and every bird in our care”

    >> “noi ci impegniamo per il trattamento umano e rispettoso di ogni singolo uccello nello nostre mani”

    La cruda verita’…. http://www.youtube.com/watch?v=JJ–faib7to&feature=player_embedded

    E non pensiate che questo sia un caso isolato…piu’ la norma direi.

    A presto,
    Gio

  5. 5
    AlanAdler scrive:

    > “noi ci impegniamo per il trattamento umano e rispettoso di ogni singolo uccello nello nostre mani”

    paradossalmente è esattamente lo stesso ritornello delle associazioni protezionistiche di tutto il mondo…

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